Patent Box

Patent Box, da detassazione del reddito a super-deduzione dei costi: aspetti critici e principali use cases

Il nuovo Patent Box non è più un regime di detassazione parziale del reddito derivante dallo sfruttamento di beni immateriali, ma uno strumento di incentivazione della spesa in ricerca e sviluppo mediante una maggiorazione del 110% dei costi rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La riforma, introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e successivamente modificata dai commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridisegnato le coordinate dell'agevolazione, sostituendo integralmente il precedente regime fondato sull'esclusione parziale del reddito dalla base imponibile, già previsto dagli articoli 1, commi 37 e seguenti, della legge 190/2014 e dall'articolo 4 del decreto-legge 34/2019.

Il tratto distintivo della riforma consiste nel passaggio da una logica di detassazione del reddito agevolato a una logica premiale sui costi: il beneficio non dipende più dalla capacità dell'impresa di generare reddito dall'utilizzo dei beni immateriali (IP), ma dalla misura degli investimenti in R&S finalizzati alla creazione e allo sviluppo di tali asset. Sul piano applicativo, questo cambio di prospettiva si traduce in un meccanismo più semplice da attivare rispetto al previgente regime, che richiedeva la determinazione del reddito agevolato tramite il metodo del nexus approach, derivante dalle linee guida OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Azione 5 del Piano BEPS). La complessità applicativa e il livello di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate che aveva caratterizzato il vecchio Patent Box rappresentavano, del resto, le principali ragioni addotte nella relazione illustrativa al decreto-legge 146/2021 a sostegno della riforma.

Dalla detassazione del reddito alla super-deduzione dei costi

Il meccanismo vigente consente di dedurre, ai fini IRES e IRAP, il 110% delle spese agevolabili sostenute per la creazione e lo sviluppo dei beni immateriali rientranti nel perimetro oggettivo dell'agevolazione. La deduzione supplementare del 10% rispetto al 100% già deducibile in via ordinaria determina un risparmio fiscale complessivo calcolato sull'aliquota ordinaria IRES del 24% e IRAP del 3,9%. Si tratta di un'agevolazione di tipo cost-based, analoga per struttura al meccanismo del superammortamento e dell'iper-ammortamento, che premia le imprese in ragione del volume della spesa in R&S indipendentemente dai risultati economici conseguiti.

L'opzione, esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta di fruizione, ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile. Va premesso che la scelta dell'anno di prima opzione assume rilievo anche in relazione al meccanismo premiale dei c.d. "recapture": le disposizioni attuative contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 consentono, nell'esercizio di conseguimento del titolo di privativa industriale o autoriale, di recuperare le spese di R&S sostenute nei quattro periodi d'imposta precedenti, elevati a otto per i soggetti che non hanno optato per il vecchio Patent Box e non hanno beneficiato di alcuna agevolazione sullo stesso bene.

Il perimetro dei beni immateriali agevolabili

Il perimetro oggettivo dell'agevolazione è definito in modo tassativo dall'articolo 6 del decreto-legge 146/2021. Rientrano nel beneficio: il software protetto da copyright; i brevetti industriali per invenzioni, per modelli di utilità e per varietà vegetali; i disegni e modelli, purché giuridicamente tutelati. È altresì possibile aggregare due o più beni immateriali tra quelli citati, purché collegati da un vincolo di complementarietà, con conseguente applicazione della maggiorazione all'insieme dei costi riferibili all'aggregato.

Rimangono esclusi dal perimetro i marchi d'impresa e il know-how. L'esclusione dei marchi è in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di regimi fiscali preferenziali (Azione 5 del Piano BEPS), mentre quella del know-how ha suscitato riserve in dottrina: nella formulazione originaria dell'articolo 6 del decreto-legge 146/2021, anteriore alla conversione in legge, il know-how era incluso tra i beni agevolabili. L'esclusione penalizza in particolare le piccole e medie imprese che innovano mantenendo riservati gli output della propria R&S, preferendo la tutela del segreto industriale a quella brevettuale.

Per quanto riguarda il software, il conseguimento della protezione autoriale è valutato con riferimento alla legge sul diritto d'autore come modificata e integrata dal decreto legislativo 518/1992 e dal Dpcm 244/1994. Quanto ai brevetti e ai disegni, il riferimento è il Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005). Il bene immateriale deve in ogni caso risultare utilizzato direttamente o indirettamente nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Aspetti critici e principali use cases

L'applicazione concreta del regime presenta più di un nodo interpretativo. Il primo riguarda la demarcazione dei costi agevolabili tra Patent Box e credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (c.d. credito R&S, di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 160/2019). Le due agevolazioni sono cumulabili, ma i medesimi costi non possono essere contabilizzati in entrambi i regimi. La separazione documentale delle spese eleggibili richiede una impostazione rigorosa sin dall'esercizio di prima opzione: in assenza di una tracciabilità analitica, il rischio di contestazione in sede di accertamento è rilevante, tanto più che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 24 febbraio 2023 non fornisce indicazioni operative sulla ripartizione tra le due agevolazioni in caso di attività di R&S riferibili a più beni immateriali contemporaneamente.

Il secondo nodo riguarda il trattamento fiscale della cessione dei beni immateriali durante il periodo di vigenza dell'opzione. La circolare 5/E/2023 ha chiarito che la plusvalenza da cessione non beneficia della maggiorazione, mentre le spese di R&S già dedotte in misura maggiorata non sono soggette a recapture. Si tratta di una precisazione rilevante ai fini della pianificazione delle operazioni straordinarie che coinvolgano asset IP, in particolare nelle operazioni di scissione, conferimento d'azienda o cessione di rami d'azienda tecnologici.

Un terzo profilo critico emerge in relazione ai beni immateriali connessi all'intelligenza artificiale. Il software AI è astrattamente agevolabile in quanto software protetto da copyright, ma la circolare 5/E/2023 non fornisce indicazioni specifiche sulla documentazione richiesta per dimostrare la protezione autoriale di sistemi di machine learning e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Il tema è destinato ad acquisire rilievo crescente, considerata la diffusione degli investimenti in R&S nel campo dell'IA da parte delle imprese industriali e di servizi, e in assenza di prassi amministrativa consolidata rimangono dubbi interpretativi sulla qualificazione giuridica del codice sorgente generato o affinato con strumenti di IA generativa.

Dove va la normativa e l'appuntamento del 15 luglio

Il quadro normativo del nuovo Patent Box può considerarsi stabilizzato nei suoi tratti essenziali, ma restano aree di incertezza applicativa che la prassi dell'Agenzia delle Entrate non ha ancora compiutamente colmato. La scelta tra opzione Patent Box e credito R&S, la gestione del periodo di recapture e il trattamento dei beni IP legati all'IA rappresentano i principali campi di attenzione per le imprese che investono in innovazione, comprese quelle di diritto estero con attività localizzate in Italia. Va segnalato, in questo senso, che il regime è accessibile anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a condizione che il Paese di residenza abbia concluso con l'Italia una convenzione contro le doppie imposizioni con clausola di scambio effettivo di informazioni.

Di questi temi si discuterà nel seminario promosso dall'Italian Speaking Forum dell'Union Internationale des Avocats (UIA), in programma mercoledì 15 luglio 2026, dalle 16:30 alle 17:30 (CEST). L'incontro, dedicato all'innovazione in Italia e alla fiscalità di vantaggio anche per le imprese estere, vedrà la partecipazione del dott. Raffaello Fossati (Fantozzi & Associati) sull'evoluzione del regime dal vecchio al nuovo Patent Box, e dell'avv. Maria Mazzitelli (BMLEX) sui profili strategici e le criticità applicative in materia di tutela della proprietà intellettuale, con particolare riguardo a brevetti, software, design e AI. Introduce e modera l'avv. Riccardo Cajola (Cajola & Associati).

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Avv. Edoardo Belli Contarini

Edoardo Belli Contarini

Avvocato tributarista con oltre 35 anni di esperienza. Socio dello Studio Fantozzi & Associati, tra i più riconosciuti studi di diritto tributario in Italia. Autore di pubblicazioni su Il Sole 24 Ore e riviste specializzate.

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