In effetti, l'obiettivo della certezza del diritto emerge spesso nella delega fiscale, come rilevato da Assonime e dalla Banca d'Italia (si vedano rispettivamente la consultazione 9/2023 e la memoria della stessa Banca). Tuttavia, qualche dubbio rimane, anzitutto sulla rilevanza dell' imperscrutabile intento speculativo.
In un mercato asfittico, i risparmiatori, gli investitori e gli appassionati si sono rifugiati negli asset digitali – criptovalute, token, NFT – e nelle opere d'arte, incassando guadagni cospicui. Il legislatore è intervenuto quasi subito, riconducendo i proventi da cripto-attività in una nuova categoria dei redditi diversi (articolo 67, lettera c-sexies Tuir); analoga sorte avrà il commercio occasionale degli oggetti da collezione, salvo che risulti assente l'intento speculativo.
Il concetto di intent speculativo, affatto nuovo, è tuttavia troppo vago, dato che lo scopo lucrativo non può rilevare in sé, ma è decifrabile dai comportamenti, dagli atti e dalle operazioni poste in essere. È il fine che giustifica i mezzi, non il contrario. Il riferimento all' animus lucrandi non appare efficiente, trattandosi di un requisito soggettivo già sperimentato, con scarso successo, nella riforma degli anni '70.
Gli articoli 76 e 80 del Dpr 597/1973, con il Dpr 917/1986, furono abrogati per improntare l' Irpef al principio di tassatività. L'imposta è stata strutturata "a numero chiuso", eliminando la rilevanza sia della finalità speculativa sia del holding period biennale delle opere d'arte, superato il quale non assumeva più rilievo la rivendita.
Inoltre, il settore dell'arte viene inciso da un prelievo progressivo, incluse le ingenti addizionali locali, e non già da una tassa piatta. In forza del principio di progressività, salvaguardato dalla stessa riforma, sarebbe sconsigliabile un'ulteriore flat tax, tanto più che l' Irpef risulta inflazionata (per esempio la cedolare secca per le locazioni degli immobili abitativi, che verrà estesa ai cespiti a uso commerciale, la flat tax per gli autonomi, la flat tax incrementale, ecc.).
Tuttavia, in alcuni segmenti di mercato, caratterizzati dalla peculiarità degli asset scambiati, dalla volatilità dei prezzi e dalla difficoltà di documentare i costi o i valori di provenienza, sarebbe auspicabile un regime semplificato di tassazione sostitutiva e/o di forfettizzazione degli oneri di acquisizione e conservazione delle opere di valore, sulla falsariga delle cessioni dei metalli preziosi (articoli 67 e 68 Tuir).
L'intervento legislativo, ritornando al passato, non sembra migliorare la situazione, in un contesto che già contempla norme di chiusura (articolo 67, lettere h), i) e l) Tuir).